1. Codice Penale art. 689. Prevede il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni ma non il divieto di vendita.
  2. Legge 18.2.1999 n. 45 “Disposizioni per il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze”
    Con l’approvazione di questa legge è stata estesa anche ai progetti relativi alla “alcoldipendenza correlata” la possibilità di finanziamento a carico del Fondo nazionale per la lotta alla droga, da presentarsi da parte dei Ministeri interessati e delle Regioni.
  3. Legge 30 marzo 2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e problemi correlati”
    Con questa legge sono stati per la prima volta affrontati nel nostro Paese, con un approccio interistituzionale e integrato, i problemi alcolcorrelati regolamentando, in linea con gli orientamenti dell’U.E. e dell’O.M.S., aspetti non solo di ambito sociosanitario, quali la prevenzione, la cura e il reinserimento sociale degli alcolisti, ma anche di ambito sociale e socioculturale, quali la sicurezza del traffico stradale, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la pubblicità, le modalità di vendita, la formazione universitaria degli operatori, la disponibilità dei farmaci. La legge 125/2001 ha tra l’altro disposto l’abbassamento del tasso alcolemico legale dallo 0,8 allo 0,5 per mille allineando l’Italia ai valori adottati nella maggior parte degli altri Paesi europei. In attuazione della stessa è stato inoltre adottato l’atto di intesa Stato/Regioni del 16 marzo 2006 (in G.U. n. 75 del 30 Marzo 2006) che individua le tipologie di attività lavorative a rischio per gli infortuni sul lavoro e la sicurezza dei terzi, per le quali è vietata, ai sensi della legge, l’assunzione e la somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica.
    La legge promuove anche la realizzazione da parte del Ministero di campagne nazionali di informazione e prevenzione.
    La legge prevede l’istituzione della Consulta nazionale alcol a cui partecipano professionisti esperti della cura istituti di ricerca mondo dell’industria e della produzione ed associazioni di auto mutuo aiuto.<
  4. Legge 2 ottobre 2007 n. 160 recante: “Disposizioni urgenti modificative del Codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”.
    L’art. 6 della legge introduce nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.
    In particolare si prevede che nei locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche venga interrotta la somministrazione tali bevande dopo le due di notte e venga resa possibile all’uscita dei locali la rilevazione volontaria del tasso alcolemico.
    La legge 160/2007 ha assegnato al Ministero, tramite apposito decreto, il compito di predisporre apposite tabelle che devono aiutare i frequentatori dei locali a stimare il tasso alcolemico raggiunto e a conoscere i sintomi correlati ai diversi livelli di alcolemia. il Decreto Ministeriale attuativo della legge contiene anche alcune raccomandazioni non vincolanti rivolte ai titolari e gestori dei locali per favorire la lettura, la corretta comprensione e il concreto uso delle informazioni contenute nelle tabelle da parte di un numero quanto più ampio possibile di utenti.
  5. “Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l),non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età”.
  6. Da questo comma deriva che i conducenti di età inferiore ai 18 anni hanno l’obbligo di guidare con un tasso alcolico pari a 0.
  7. Da una circolare ministeriale si denota la necessità di effettuare TRE misurazioni consecutive con l’etilometro prima di certificare eventuali tassi alcolemici così bassi. Questo solo per i conducenti che devono guidare necessariamente con tasso zero.